Seconde nozze e pensione di reversibilità:
rilevanza del periodo di convivenza
Cassazione , sez. I civile, sentenza 19.02.2003 n° 2471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 2471/2003
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra F.P., premesso di avere contratto matrimonio il 27 aprile 1972 con
A.P.; di essersi separata da questi legalmente nel 1979 e che era poi (26
luglio 1989) stata pronunciata la cassazione degli effetti civili del loro
matrimonio, con obbligo dell’ex coniuge di corrisponderle per il mantenimento
suo e della figli £ 500.000 mensili rivalutabili; che nel 1990 il P. aveva
contratto nuove nozze con M. C. e che lo stesso era deceduto il 14 marzo 1994,
chiese al Tribunale di Parma di determinare la quota della pensione a lei
spettante quale moglie divorziata del P. e pagata dall’INPS in favore ella C.
Si costituirono l’INPS e la C.
Quest’ultima propose varie eccezioni di carattere pregiudiziale e resistette
nel merito.
Il Tribunale, con sentenza n. 322/1998, attribuì alla ricorrente la quota di
17/21 della pensione e alla C. i restanti 4/21,
considerando, da un lato, che la P. era titolare di assegno di divorzio, non
era passata a nuove nozze, e aveva prodotto in corso di causa l’atto notorio
previsto dall’art. 9 comma 5; dall’altro, che il suo matrimonio era durato
anni 17, mesi 9 e giorni 11 e che quello della resistente era durato anni 3,
mesi 9 e giorni 12.
Con sentenza 8 novembre 1999 la Corte d’appello di Bologna confermò la
decisione del giudice di primo grado, osservando: che l’allegazione dell’atto
notorio, previsto dall’art. 9, comma 5, L. 898 del 1970, non poteva
configurarsi come presupposto processuale per l’esperibilità della domanda, e,
quindi, legittimamente esso era stato prodotto in corso di causa; che la P. al
momento del decesso del coniuge riceveva l’assegno di mantenimento e
sussisteva pertanto la condizione per il riconoscimento del suo diritto ad una
quota di pensione di reversibilità; che il criterio di ripartizione della
pensione era stato correttamente effettuato esclusivamente sulla base della
durata legale dei rispettivi matrimoni.
Avverso questa sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazioni con cinque
motivi.
Ha resistito con controricorso la P.
La ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione dell’ art. 9, L. 898/70 e vizi
di motivazione, la ricorrente ripropone la questione relativa agli effetti
della mancata allegazione alla domanda proposta dalla P. dell’atto notorio,
censurando la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la sua mancata
allegazione comportasse un vizio di procedibilità, ed aveva quindi deciso la
causa nel merito alla stregua della successiva produzione dell’atto nel corso
dello stesso giudizio di primo grado.
La censura è infondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che non è causa di
inammissibilità, ne di improcedibilità della domanda la mancata produzione, da
parte dell’ex coniuge superstite, dell’atto notorio da cui risultino tutti gli
eventuali aventi diritto, a norma dell’art. 9, comma 5, L. 898/1970.
Dal tenore della stessa disposizione emerge, infatti, chiaramente, che (ferma
restando la responsabilità del dichiarante per le dichiarazioni mendaci) la
pronuncia di accoglimento non pregiudica la tutela dei diritti, nei confronti
dei beneficiari, di altri eventuali soggetti pretermessi (cfr. Cass. 20 maggio
1999, n. 4902).
Con il secondo, col terzo, col quarto e col quinto motivo, denunciando la
violazione dell’art. 9 L. 898/1970 e vizi di motivazione, la ricorrente
ripropone la questione della legittimità dei criteri di ripartizione adottati
dai giudici del merito in ordine alla attribuzione della quota alle aventi
diritto per effetto della morte dell’ex coniuge divorziato, e censura il
mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare la reale
situazione di fatto circa il diritto alla pensione di reversibilità, la
mancata valutazione dei complessi rapporti esistenti tra le parti (in
particolare, del rapporto di fatto) e delle condizioni economiche del coniuge
superstite rispetto al coniuge divorziato.
La censura è fondata alla stregua (e nei limiti) delle seguenti
considerazioni.
La Corte d’appello ha stabilito che la pensione doveva essere ripartita tra
coniuge divorziato e coniuge superstite in rigorosa applicazione della durata
dei rispettivi matrimoni e in rigorosa proporzione dei rispettivi periodi.
I principi applicati sono conformi ai criteri interpretativi enunciati da
questa Corte con la sentenza del 12 gennaio 1998, n. 159 a Sezioni unite.
Secondo questi criteri, nella ripartizione del trattamento di reversibilità
tra il coniuge superstite e quello divorziato non può essere utilizzato un
parametro diverso da quello della durata del rapporto, ossia tra le estensioni
temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge (sent.
159/1998, cit.).
Richiamata, a sostegno dell’interpretazione accolta, la sentenza 24 gennaio
1991, n. 23 del giudice delle leggi, nella parte in cui questa ha sottolineato
che la ripartizione va operata in base all’unico criterio della durata di
ciascun matrimoni, le Sezioni unite ha fondato l’affermazione di principio sul
dato letterale dell’art. 9, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel
teso introdotto dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e sul mancato
richiamo, nel contesto di quel comma, degli elementi di cui al sesto comma
dell’art. 5; dato letterale ribadito, ha sottolineato la Corte, dall’esegesi
sistematica, secondo cui il criterio della durata del matrimonio è l’unico
armonico alle caratteristiche ontologiche introdotto dalla disciplina
dell’art. 13 della legge n. 74/1987, e coerente con l’interpretazione del
quadro normativo; la durata del matrimonio, intesa come durata legale del
matrimonio, risultando l’unico criterio coerente con le caratteristiche
ontologiche della nuova disciplina.
Sul problema è, poi, intervenuta, in sede di verifica della legittimità
costituzionale della norma, il giudice delle leggi, che, con sentenza 4
novembre 1999, n. 419, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione dell’art. 9, comma 3, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
Secondo la Corte costituzionale, la norma in esame, pur imponendo al giudice
di tenere presente l’elemento temporale di durata dei rispettivi matrimoni,
non postula che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra gli
aventi diritto debba essere effettuato sulla base del criterio matematico
della durata legale dei rispettivi matrimoni, e in rigorosa proporzione coi
relativi periodi, escludendo l’adozione di altri elementi di valutazione,
anche in funzione di mera emenda o di correzioni del risultato conseguito.
Ha rilevato, infatti, che il legislatore ha inteso assicurare all’ex coniuge,
cui sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno
economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare,
mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto
previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione, qualora
esista un coniuge superstite che abbia diritto alla reversibilità.
Ha pure osservato che, nella valutazione complessiva del fenomeno, non si può
prescindere dal considerare la funzione solidaristica svolta dalla pensione di
reversibilità: nei confronti del coniuge superstite, come una sorta di
ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del
sostentamento già assicurato dal reddito del coniuge deceduto; nonché nei
confronti dell’ex coniuge, cui è riconosciuta la continuità nel sostegno e la
conservazione del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico
geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale.
Il Collegio ritiene che ragioni di coerenza e il principio di unità
sistematica dell’ordinamento impongono di riconsiderare, alla luce di tali
rilievi, la soluzione del problema, e di verificare se, come suggerisce il
giudice delle leggi, dal quadro normativo sia possibile ricavare
un’interpretazione, diversa da quella accolta dalla sentenza già richiamata di
questa Corte, conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza sostanziale e
di solidarietà sociale.
Proprio muovendo dal carattere solidaristico della pensione di reversibilità,
più volte sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 962 del 1988,
n. 495 del 1993, n. 18 del 1998 e n. 70 del 1999) e dal significato che esa
assume anche nell’ambito dell’art. 9, comma 3, come una forma di protezione,
otre la morte, della funzione di sostentamento assolta in vita dal de cuius,
che persegue lo scopo di porre il superstite al riparo dall’eventualità dello
stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge, si
ritiene di poter pervenire ad un risultato interpretativo in cui si compongono
le diverse esigenze espresse dalla legge n. 898 del 1970.
L’art. 9, comma 3, della legge n. 898, nel testo vigente, stabilisce: qualora
esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli atri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto,
al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell’assegno di cui all’art. 5.
Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a
ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni (…).
La norma prevede, quindi, che nella ripartizione della pensione di
reversibilità occorre tener conto della durata del matrimonio.
Espressione che, già in base al suo valore semantico secondo l’uso linguistico
generale, non appare esaustiva, ma prescrive al giudice di considerare nella
valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell’ex
coniuge, l’elemento temporale; nel senso che non sarebbe possibile
prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze,
valore preponderale ed anche decisivo.
Ma tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo
parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo
matematico; conclusione, questa, rafforzata dal rilievo che ‘espressione
tenendo conto, risulta utilizzata nel sistema della legge 898, e, in
particolare, nell’art. 5, comma sesto, proprio con riferimento a circostanze
da sottoporre, come elementi di valutazione, all’apprezzamento del giudice del
merito; e che, quando il legislatore è intervenuto per determinare in modo
rigido ed automatico i criteri da scegliere per le prestazioni patrimoniali a
favore dell’ex coniuge, ha utilizzato un’espressione diversa, come nell’art.
12- bis, che, per la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il
coniuge e l’ex coniuge, ha indicato il quaranta per cento dell’indennità
totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il
matrimonio.
Nel suo apprezzamento il giudice potrà, dunque, ponderare ulteriori elementi,
correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da
utilizzarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe
all’applicazione del mero criterio temporale.
Se, poi, si considera che lo stesso art. 9 (comma 3) già contiene un richiamo
all’assegno di cui all’art. 5, esigenze di coordinamento sistematico portano
ad individuare nell’ambito dello stesso art. 5 (comma sesto) tali ulteriori
elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo
l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso
dell’ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda
matrimoniale.
Se, infatti, la funzione dell’assegno divorziale è eminemente assistenziale
(nel senso precisato da questa Corte già con la sentenza 29 novembre 1990, n.
11490, a Sezioni unite, e ribadito dalla giurisprudenza successiva), anche
questo profilo, come è ormai pacifico secondo il più recente orientamento (Casss.
14 marzo 2000, n. 2920; Cass. 14 giugno 2000, mn. 8113; Casss. 10 gennaio
2001, n. 282 e Casss. 2 marzo 2001, n. 3037), deve essere suscettibile di
valutazione in funzione correttiva del criterio, non eludibile, dell’elemento
temporale.
In quest’ottica, ed al solo fine di evitare che l’ex coniuge sia privato dei
mezzi indispensabili per mantenere il tenore vita che gli avrebbe dovuto
assicurare nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore
di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l’esistenza di un
periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere
considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare, nel caso
concreto, per una più compiuta valutazione delle situazioni (cfr. sent.
282/2002, cit.).
In conclusione, devono essere, quindi, accolti nei limiti considerati, il
secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, e va rigettato
il primo motivo.
La sentenza impugnata deve essere, in conseguenza, cassata, in relazione alle
censure accolte, e la causa rinviata ad altro giudice, che procederà ad un
nuovo accertamento, attenendosi ai suelencati criteri interpretativi.
Il giudice del rinvio vorrà provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del
ricorso.
Rigetta il primo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo
giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Roma, 7 ottobre 2002.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2003