LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
S E N T E N Z A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli, A. S., premesso di avere lavorato alle
dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l.
in qualità di dirigente e con mansioni inerenti alla gestione del personale,
impugnava il licenziamento intimatogli in data 25.6.1996, con cui - a suo
dire - gli erano state genericamente contestate alcune mancanze
disciplinari, consistite in un atteggiamento assenteista. Deduceva la
violazione della procedura di contestazione di cui all'art. 7 L. n. 300/1970
e conseguentemente chiedeva la declaratoria della continuità del rapporto,
con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni
maturate; in subordine chiedeva l'accertamento della ingiustificatezza del
recesso ai sensi del c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese industriali, con
la conseguente condanna della società al pagamento dell'indennità
supplementare, nonché dell'indennità di mancato preavviso e del t.f.r.
Chiedeva inoltre il pagamento della somma di L. 21.958.806, a titolo di
retribuzione di giugno 1996, rateo di tredicesima e rateo di ferie.
La società convenuta, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della
domanda, in particolare deducendo che al licenziamento del dirigente non era
applicabile l'art. 7 della L. n. 300/1970 e che il recesso aveva comunque a
suo fondamento una giusta causa.
Il Pretore dichiarava la nullità del recesso, ritenuta l' applicabilità
delle garanzie di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori all'intera
categoria dei dirigenti e rilevato che, comunque, nella specie tale
applicabilità doveva ritenersi anche in base ai criteri indicati da Cass. S.
U. n. 6041/1995, dato che A. S. non aveva rivestito funzioni di top
manager o alter ego dell'imprenditore e non poteva ritenersi
sottratto a concreti poteri di disciplina da parte del datore di lavoro. In
conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 18 L. n. 300/1970, dichiarava la
giuridica continuità del rapporto di lavoro in applicazione dei principi
generali in materia di nullità e condannava la convenuta al pagamento delle
retribuzioni nel frattempo maturate.
La sentenza era appellata dalla datrice di lavoro. A. S. resisteva a tale
appello e proponeva appello incidentale condizionato al fine di riproporre
le domande proposte in via subordinata in primo grado. Peraltro proponeva
anche appello autonomo al fine di lamentare l'omessa pronuncia riguardo alla
domanda diretta ad ottenere il pagamento della retribuzione del giugno 1996
e dei ratei di tredicesima e di ferie.
Il Tribunale di Napoli, dichiarata l'ammissibilità di entrambi gli
appelli di A. S., osservava, con. riferimento all'appello dell'Istituto di
Vigilanza, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non
sussisteva la nullità del licenziamento per il mancato svolgimento del
procedimento di contestazione degli addebiti a norma dell'art. 7 L. n.
300/1970. Infatti, in linea di diritto, doveva ritenersi tale garanzia
procedimentale inapplicabile ai dirigenti, anche con riferimento alla media
o bassa dirigenza, semprechè le mansioni concretamente svolte siano
effettivamente proprie della qualifica dirigenziale e sia quindi applicabile
il regime legale proprio del rapporto dirigenziale. D'altra parte, in linea
di fatto, era stato accertato in primo grado che A. S. apparteneva
effettivamente alla categoria dei dirigenti (tanto che era stata esclusa
l'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300/1970, nonostante la presenza dei
relativi requisiti dimensionali), anche se con funzioni da dirigente medio o
addirittura minore e al riguardo si era formato il giudicato interno.
Passando all'esame delle ulteriori questioni, il giudice di secondo grado
escludeva che sussistesse una giusta causa di recesso, ma riteneva esistente
a giustificazione del medesimo ragioni adeguate per escludere il diritto
all'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo, premesso che le funzioni di A.S. non riguardavano solo gli
aspetti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro, ma anche i profili
inerenti alla gestione del personale, compresa per esempio l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari, il Tribunale riteneva provato che, in occasione
di trattative sindacali nel corso delle procedure di mobilità, A. S. si era
più volte assentato o a titolo di ferie, o adducendo ragioni personali poco
plausibili, quali un trasloco per cambio di abitazione, sì da costringere la
società a rivolgersi a un consulente esterno.
Sul piano valutativo il Tribunale escludeva la configurabilità di una
causa ostativa della prosecuzione anche provvisoria del rapporto, a norma
dell'art. 2119 c.c.. Ne derivava il diritto del ricorrente all'indennità
sostitutiva del preavviso.
Quanto alla disciplina contrattuale collettiva, preliminarmente osservava
che la relativa nozione di "giustificatezza" del licenziamento, non
coincidente con quelle legali di giusta causa e di giustificato motivo,
implicava la rilevanza, in connessione con il particolare vincolo fiduciario
che lega il dirigente al datore di lavoro, di qualunque motivo, purché
"giustificato", ossia costituente la base di una decisione coerente e
razionale, sorretta da un motivo apprezzabile. Ne derivava l'esclusione solo
dei licenziamenti arbitrari, pretestuosi, irrazionali, capricciosi; in altri
termini, sia dei licenziamenti privi qualsiasi base logica, ossia di
qualunque riferimento a fatti oggettivi, suscettibili di sindacato
giurisdizionale, sia di quelli basati su fatti talmente irrilevanti da
condurre ictu oculi ad una valutazione di pretestuosità. Poiché nella
specie nessuna di queste due ipotesi era configurabile, il licenziamento
doveva ritenersi assistito da "giustificatezza".
Infine il Tribunale accoglieva le domande relative alla retribuzione di
giugno 1996 e ai ratei di tredicesima e ferie.
Contro questa sentenza A. S. propone ricorso per cassazione articolato in
due motivi di censura.
La società intimata resiste con controricorso e contestualmente propone
ricorso incidentale, con un atto contenente due motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, in
quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente in via principale denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt.
2094 e 2095 c.c., dell'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2118 c.c.], unitamente a carenza e contraddittorietà di motivazione. Sostiene
che sussiste anche nei confronti dei dirigenti il potere disciplinare del
datore di lavoro, in ragione della appartenenza degli stessi alla categoria
dei lavoratori subordinati, e che, in ogni caso, deve ritenersi
configurabile l'esercizio del potere disciplinare - con la conseguente
applicabilità delle garanzie di cui all'art. 7, 2° e 3° comma, L. n.
300/1970, anche in caso di licenziamento disciplinare - al personale della
media e bassa dirigenza, il quale non è effettivamente riconducibile alla
nozione legale di dirigente, in quanto non munito della relativa ampiezza di
potere gestorio e del ruolo di alter ego dell'imprenditore.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
1375, 1453, 1455, 2118 c.c., nonché dell'art. 1367 c.c., in relazione agli
artt. 19 e 22 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali 3.10.1989,
come modificato dagli accordi del 18.2.1992, nonché degli artt. 115 e 116
c.p.c., unitamente a carenza e contraddittorietà di motivazione. Lamenta che
il giudice di merito abbia desunto dalla normativa contrattuale una nozione
di giustificatezza del licenziamento non coincidente con quella indicata
dalla giurisprudenza di legittimità, per l'assenza di ogni riferimento al
principio della gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), e al principio
di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Il medesimo
giudice, solo incorrendo in vizio di motivazione e violazione dei criteri
legali di ermeneutica contrattuale era potuto pervenire a conclusioni in
contrasto con la normativa collettiva (dal ricorrente testualmente
richiamata), la quale, nell'introdurre il limite della motivazione e, di
conseguenza, della giustificatezza nell'esercizio del potere di recesso, ha
obbligato il datore di lavoro a non risolvere il rapporto (a parte le
ipotesi di ragioni inerenti all'organizzazione produttiva) se non a fronte
di un comportamento colpevole del dirigente che vanifichi l'interesse del
creditore a ricevere la prestazione. Sotto altri profili lamenta il
contrasto con le risultanze istruttorie degli accertamenti compiuti dal
giudice di merito relativamente alle sue mansioni.
Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Istituto di Vigilanza
Partenopea Combattenti e Reduci denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 329 c.p.c. e carenza di motivazione. Osserva che non poteva
ritenersi formato il giudicato interno circa la qualificabilità di
Alessandro S. come dirigente medio o addirittura "mini", in quanto la parte
aveva appellato integralmente la sentenza impugnata, e la statuizione
pretorile secondo cui il lavoratore non era un top manager non
costituiva una parte autonoma della sentenza, afferente una questione non
investita dal gravame. D'altra parte, mentre il giudice d'appello non aveva
fornito alcuna motivazione in ordine alla ritenuta formazione del giudicato
sul punto in questione, in realtà la società datrice di lavoro aveva
lamentato che l'avere considerato Alessandro S. non un top manager
era il risultato di un'interpretazione volutamente forzata delle risultanze
istruttorie. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2118 e 2119 c.c., unitamente a carenza e contraddittorietà di
motivazione. Lamenta la mancanza di motivazione circa la ritenuta
insussistenza di una giusta causa, nonostante l'accertamento di fatti
integranti una grave violazione del rapporto fiduciario, e la violazione
dell'art. 2119 c.c., che in relazione ai dirigenti richiede una verifica
penetrante circa la sussistenza della giusta causa, per la delicatezza e
l'ampiezza delle loro mansioni e la particolare natura del vincolo
fiduciario.
Il primo motivo del ricorso principale ripropone la problematica
dell'applicabilità o meno al licenziamento dei dirigenti d'azienda delle
garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.
300.
Come è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 25
luglio 1989 n. 427, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 2°
e 3° comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, "nella parte in cui è
esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari
irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti", e in
riferimento al principio, sancito da Cass., Sez. Un., 1° giugno 1987 n.
4823, secondo cui dette garanzie procedimentali si applicano a qualsiasi
licenziamento "ontologicamente" disciplinare (in quanto motivato da un
determinato comportamento del lavoratore, a lui addebitabile a titolo di
colpa, intesa in senso generico), si era cominciato a formare un
orientamento di questa Sezione lavoro nel senso dell'applicabilità delle
medesime garanzie anche a favore dei dirigenti. Si era ritenuto, infatti,
che la citata sentenza della Corte costituzionale contenesse, in ragione
della sua motivazione, l'affermazione di un principio di carattere generale,
applicabile a qualsiasi licenziamento disciplinare: in particolare la
pronuncia evidenziava una vis expansiva dell' art. 7, che imponeva di
interpretare la norma in modo da meglio adeguarla ai principi costituzionali
e quindi di ritenerla applicabile anche al licenziamento disciplinare dei
dirigenti (cfr. Cass. 28 novembre 1991 n. 12758, 5 dicembre 1991 n. 13097, 6
luglio 1992 n. 8205, 13 novembre 1992 n. 12223, 17 marzo 1993 n. 3146, 15
febbraio 1995 n. 1641). Tuttavia la questione venne rimessa all'esame delle
Sezioni unite a seguito di un'ordinanza della Sezione lavoro, con la quale
si rilevava che la specifica questione interpretativa coinvolgeva una
questione di principio di particolare importanza circa gli effetti delle
pronunce della Corte costituzionale: in sostanza si prospettava il problema
della compatibilità del procedimento interpretativo appena ricordato con i
principi relativi all'efficacia delle pronunce della Corte costituzionale,
e, in particolare, con quello secondo cui il giudice ordinario non può
estendere gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità a norme diverse
da quelle dichiarate incostituzionali.
Le Sezioni unite, con la sentenza 29 maggio 1995 n. 6041, sono pervenute
a una conclusione opposta a quella delle citate pronunce della Sezione
lavoro, attribuendo il massimo rilievo ai caratteri di specificità del
rapporto di lavoro dei dirigenti e, in particolare, rilevando che allo
stesso non è "connaturale" il rapporto disciplinare, a causa della scarsa
compatibilità con le sue caratteristiche della relazione potere
disciplinare-responsabilità disciplinare e dello svolgimento di un
procedimento disciplinare; ne consegue (in assenza di particolari discipline
contrattuali collettive prevedenti sanzioni disciplinari o un procedimento
disciplinare, oppure l'applicabilità della stessa normativa legale
limitativa dei licenziamenti) la non qualificabilità in termini disciplinari
del licenziamento per giusta causa o con preavviso del dirigente, ancorché
fornito di una motivazione in ottemperanza alla prescrizione in tal senso
della disciplina contrattuale collettiva, anche perché sarebbe incongruo un
sistema disciplinare in cui l'unica sanzione è rappresentata dal
licenziamento. Con riferimento al particolare profilo che aveva dato
occasione alla loro investitura, le Sezioni unite hanno, poi, osservato che
occorre guardare al dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale
per identificare i loro effetti sul tessuto normativo e stabilire quale sia
la norma vigente, mentre la loro motivazione esaurisce la sua funzione nel
fornire la ragione socio-giuridica della decisione (e quindi, da questo
punto di vista, è assimilabile ai lavori preparatori di una legge).
Considerato anche il rilievo che successivamente le è stato attribuito,
deve poi ricordarsi la puntualizzazione, contenuta nella sentenza in esame,
che le sue analisi e le sue conclusioni riguardavano la figura del dirigente
propriamente detto e non il c.d. pseudo-dirigente, o dirigente meramente
convenzionale, nel quale le mansioni concretamente attribuite e svolte non
hanno le caratteristiche del rapporto propriamente dirigenziale, cioè del
rapporto di lavoro di colui che appartiene alla categoria collocata al
vertice della organizzazione aziendale, che svolge mansioni tali da
improntare la vita dell'azienda, con scelte di respiro globale, in relazione
ad una collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un
alter ego e dal quale riceve direttive di carattere generale che attua
con ampia autonomia, esercitando i poteri propri dell'imprenditore.
Nella successiva giurisprudenza della Sezione lavoro il principio della
non configurabilità di una responsabilità disciplinare nei confronti dei
dirigenti d'azienda è stato talvolta richiamato nell'ambito delle
argomentazioni poste a sostegno della tesi della non omogeneità tra la
nozione legale di giustificativo motivo di licenziamento e quella di "giustificatezza"
(in base agli accordi contrattuali collettivi in materia) del licenziamento
dei dirigenti (Cass. 12 ottobre 1996 n. 8934), ma il medesimo principio, e
quello - per le Sezioni unite - correlato della (normale) non
configurabilità di un licenziamento disciplinare dei dirigenti, non appaiono
essersi affermati in maniera chiara e incondizionata con riferimento alla
specifica materia dei licenziamenti potenzialmente qualificabili come
ontologicamente disciplinari e alla complessiva categoria dei dirigenti.
Infatti nelle successive, sia pur non numerose, pronunce si è dato
particolare rilievo ai passi della motivazione della sentenza delle S.U.
relative all'applicabilità dei principi ivi enunciati ai soli dirigenti veri
e propri posti al vertice dell' organizzazione aziendale, e si è così in
sostanza presupposta la non applicabilità dei principi enunciati dalle S.U.
alla media e bassa dirigenza (Cass. 27 novembre 1997 n. 12001, 11 febbraio
1998 n. 1434; cfr. anche Cass. 26 febbraio 2000 n. 2192 e 21 luglio 2001 n.
9950). In questa maniera ai fini in esame si è intaccata l'unitarietà della
categoria dei dirigenti, perché tratti caratterizzanti della stessa - come
risulta dall'ampia giurisprudenza di questa stessa Corte formatasi
soprattutto, ma non solo, in relazione alle controversie in materia di
inquadramento - trovano specificazione anche nelle previsioni della
contrattazione collettiva dei vari settori produttivi (ove in concreto
applicabile ai singoli rapporti), stante anche il riferimento alla
contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2095 c.c. (cfr. Cass. 10
settembre 1988 n. 5154, 8 marzo 1990 n. 1877, 9 giugno 1990 n. 5608, Cass. 3
aprile 1992 n. 4103, 25 febbraio 1994 n. 1899, 23 marzo 1998 n. 3056, 30
dicembre 1999 n. 14738; cfr. anche Cass. 29 aprile 1981 n. 2637 e 15
febbraio 1992 n. 1836, che riguardano la rilevanza della appartenenza alla
categoria di dirigente ai fini dell'inapplicabilitità della normativa legale
limitativa dei licenziamenti) e, d'altra parte, detti tratti caratterizzanti
non appaiono esaurientemente delineati se non si tiene presente che nelle
organizzazioni aziendali complesse può sussistere una pluralità di dirigenti
di diversi livelli, con graduazione dei loro compiti (ferma restando
l'esigenza di una particolare qualità, autonomia e discrezionalità delle
loro mansioni), sì che non può ritenersi perfettamente adeguata in tutte le
situazioni la formula riassuntiva di alter ego dell'imprenditore a
connotare la figura del dirigente (Cass. 3 aprile 1992 n. 4103, cit., 25
febbraio 1994 n. 1899, 28 dicembre 1998 n. 12860; cfr., anche Cass. 21 marzo
1980 n. 1922 e Cass. 15 febbraio 1992 n. 1836 cit., a proposito del
licenziamento dei dirigenti minori). A integrazione dell'esposto quadro
giurisprudenziale, deve peraltro ricordarsi che una recente sentenza (Cass.
12 novembre 1999 n. 12571), richiamandosi ai principi di cui a S.U. n.
6041/1995, ha ritenuto l'inapplicabilità in genere della disciplina
limitativa dei licenziamenti ai dirigenti non di vertice, mentre per
un'altra ancora più recente sentenza (Cass. 12 settembre 2002 n. 13326) il
riconoscimento della qualifica di dirigente in difetto della corrispondenza
della stessa alle mansioni effettivamente svolte non può ritenersi in
contrasto con norme imperative o l'ordine pubblico, pur se presenta anche
aspetti sfavorevoli per il lavoratore, nel caso in cui la relativa
pattuizione risponda ad un apprezzabile interesse delle parti e non abbia
finalità elusive di norme imperative (nella specie è stata ritenuta valida
l'apposizione di un termine al rapporto).
In realtà l'interpretazione che la Sezione lavoro tende a dare della
sentenza delle Sezioni unite introduce (oppure fa venire alla luce) un
elemento di (potenziale) debolezza nel procedimento argomentativo di tale
sentenza, poiché la categoria legale dei dirigenti, alla luce degli
orientamenti interpretativi sopra ricordati, non si esaurisce nei soli
dirigenti di vertice. Può comunque rilevarsi che rimangono aspetti di
incertezza circa l'effettiva portata della demarcazione compiuta dalle
Sezioni unite e dalla successiva giurisprudenza tra dirigenti in senso
proprio e pseudo-dirigenti o dirigenti convenzionali. Non può escludersi,
infatti, che le Sezioni unite, pur presupponendo una nozione piuttosto
rigorosa e restrittiva della categoria dirigenziale, di fatto abbiano inteso
riferirsi a tutti i dirigenti, con esclusione solamente dei soggetti per i
quali l'attribuzione della qualifica avvenga, sulla base di una convenzione
individuale, in deroga ai principi di legge e alla normativa contrattuale
collettiva che concorre con la legge a delineare i confini della categoria
(così come in seguito ritenuto da Cass. 23 marzo 1998 n. 3056, cit., ai fini
dell' applicabilità della disciplina legale limitativa dei licenziamenti).
Infatti le S.U., lungi dall'invitare il giudice di rinvio a compiere gli
accertamenti necessari al fine di stabilire i precisi caratteri dello
specifico rapporto dirigenziale ai fini dell'applicazione del principio di
diritto enunciato - che fa generico riferimento al "rapporto di lavoro dei
dirigenti industriali" -, si sono limitate a rilevare che non era
controverso che il resistente fosse un "dirigente propriamente detto".
Invece Cass. n. 1434/1998, cit., nel cassare la sentenza impugnata che aveva
ritenuto applicabile l'art. 7 al licenziamento di un dirigente, ha
sottolineato come la pronuncia di merito avesse omesso ogni accertamento in
ordine alla qualità di dirigente propriamente detto o meno del lavoratore e,
nell' enunciato principio di diritto, ha affermato che l'inapplicabilità
dell'art. 7 riguarda solo il rapporto di lavoro dei dirigenti che si trovano
in posizione apicale.
In definitiva, l'esposto quadro giurisprudenziale giustifica un riesame
della questione. Questo collegio ritiene di dover fare riferimento, al
riguardo, alla complessiva categoria dirigenziale, la quale, in linea di
massima, rileva nella sua unitarietà non solo ai fini dell'applicazione
delle discipline contrattuali ma anche ai fini dell'applicazione delle norme
di legge che fanno riferimento alla relativa qualifica. Non è peraltro
necessario approfondire in questa sede la problematica della rilevanza della
qualifica dirigenziale riconosciuta senza l'attribuzione di funzioni
adeguate di per sé a dar luogo al relativo diritto, poiché il ricorrente non
ha posto a base della sua domanda la contestazione dell'appartenenza alla
categoria dirigenziale e comunque non è stata impugnata la statuizione sul
punto del giudice di appello, essendo si limitato il ricorrente a dedurre
l'applicabilità, comunque, dell'art. 7 L. n. 300/1970 ai dirigenti non di
vertice e l'azienda a censurare la statuizione del giudice di appello nella
sola parte in cui ha ritenuto già formato il giudicato sulla non
appartenenza di Alessandro S. al novero dei
top manager.
E' opportuno prendere preliminarmente in considerazione i dubbi circa la
possibilità di affrontare la questione in termini di interpretazione dell'
art. 7 e dei principi al riguardo enunciati dalla Corte costituzionale.
In realtà dubbi di tal genere non sembrano fondati. E' certamente
incontestabile che l'esistenza di una pronuncia della Corte costituzionale
dichiarativa della illegittimità costituzionale di una determinata
disposizione di legge non autorizza, in linea di principio, l'autorità
giudiziaria a disapplicare una diversa disposizione di legge, ancorché possa
essere evidente la sua illegittimità costituzionale per la ricorrenza delle
stesse ragioni alla base della sentenza della Corte costituzionale. Tale
conclusione, peraltro, riguarda il caso di norme poste da disposizioni di
legge distinte e, in ogni caso, presuppone che non sia possibile pervenire,
sul piano interpretativo, a una lettura della disposizione di legge conforme
ai principi costituzionali, perché in tale ultimo caso, deve invece farsi
applicazione del diverso principio, ripetutamente enunciato dalla Corte
costituzionale e recepito anche da questa Corte, secondo cui i principi
costituzionali costituiscono un basilare criterio di interpretazione della
legge e il giudice, ogni volta che ciò sia possibile, deve procedere ad una
interpretazione coerente con gli stessi, piuttosto che proporre la questione
di illegittimità costituzionale davanti al giudice delle leggi.
Nel caso in esame sia il tenore dell'art. 7, sia il tenore del
complessivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sia il modo di
affrontare la questione da parte della Corte costituzionale e il tenore
delle sue pronunce, dimostrano che la questione della applicabilità delle
garanzie procedimentali di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 L.
300/1970 ai licenziamenti c.d. ontologicamente disciplinari, cioè
fondati sull'addebito al lavoratore di comportamenti in contrasto con i suoi
doveri, è senza forzature qualificabile come questione risolvibile sul piano
meramente interpretativo. In particolare, può ricordarsi che la Corte
costituzionale con la sentenza 30 novembre 1982 n. 204 ha manifestato
chiaramente il convincimento che la questione sottopostale
dell'applicabilità delle garanzie di cui a primi tre commi dell'art. 7 ai
licenziamenti disciplinari, per i quali la normativa legislativa o
contrattuale non richiami dette disposizioni, fosse risolvibile sul piano
interpretativo, visto che - peraltro in coerenza con il tenore della
motivazione - ha emesso una pronuncia interpretativa di accoglimento
("dichiara l'illegittimità costituzionale dei comma 1°, 2° e 3° dell' art. 7
…. interpretati nel senso che .…", in connessione con la poco precedente
pronuncia di segno contrario Casso, Sez. Un., 28 marzo 1981 n. 1781. Un
pieno riconoscimento della natura interpretativa delle questioni dibattute è
contenuto nella pronuncia delle Sezioni unite l° giugno 1987 n. 4823 sulla
rilevanza al fini in questione dei c.d. licenziamenti ontologicamente
disciplinari. Al riguardo è sufficiente ricordare che le Sezioni unite
dichiaratamente attribuirono a detta sentenza della Corte costituzionale una
portata sostanziale maggiore di quella risultante dal suo dispositivo (di
tenore correlato ai termini in cui storicamente si era verificato un
contrasto tra le pronunce della Cassazione e a quelli della loro
composizione da parte delle sezioni unite), al fine di dare attuazione alle
più profonde ragioni alla base della pronuncia della stessa, in applicazione
del canone ermeneutico secondo cui le leggi devono essere interpretate in
conformità ai principi costituzionali. Può anche ricordarsi che la Corte
costituzionale nella sentenza 26 maggio 1995 n. 193 ha dato per scontato che
la sentenza n. 427 del 1989 potesse rilevare anche in relazione a rapporti
di lavoro domestico, i quali sono (tuttora) regolati dal principio del
licenziamento ad nutum, ma certo non sono rapporti di lavoro con
imprese aventi meno di sedici dipendenti.
Circa il merito della questione si osserva quanto segue.
Il principio della rilevanza "ontologicamente disciplinare" di un
licenziamento motivato da un comportamento negligente o colpevole del
lavoratore, affermato da Cass. S.U. 4823/1987 (ai fini dell'applicabilità
delle norme sull'attuazione del contraddittorio prima della intimazione del
recesso), sulla scorta dei principi enunciati - anzi, si potrebbe dire,
ritenuti palesi e incontestabili - dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 204 del 1982, ha indubbiamente trovato una conferma e un rafforzamento
nelle sue basi fondative nella sentenza di quest'ultima Corte n. 427 del
1989, poiché è stato così riconosciuto che la qualificabilità come sanzione
del licenziamento è correlata "alle ragioni del licenziamento e ai motivi
che lo determinano" e non "alle conseguenze che derivano dall'eventuale
declaratoria di illegittimità del licenziamento", in contrapposizione alla
tesi precedentemente enunciata da Cass., Sez. Un., 5 novembre 1987 n. 8189
(sentenza che, rappresentando il c.d. diritto vivente, giustificava
l'adozione da parte della Corte costituzionale di una pronuncia di
accoglimento, la quale peraltro ha avuto ad oggetto non già parti del testo
della disposizione ma norme dal medesimo desumibili). Contrapposizione tra
principi costituzionali e diritto vivente evidenziata dal fatto che, secondo
detta ultima sentenza, in caso di recedibilità ad nutum del rapporto
di lavoro, essendo irrilevante il motivo del licenziamento, salvo il caso
della sua illiceità, il licenziamento, anche in caso di enunciazione del
motivo, è soggetto alla (sola) disciplina di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c.,
con l'eventuale diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del
preavviso in caso di insussistenza della contestata giusta causa, restando
esclusa invece l'applicabilità dell'obbligo di previa contestazione
dell'addebito a norma dell'art. 7 L. n. 300/1970.
La tesi che il carattere intrinsecamente sanzionatorio del licenziamento
con addebito possa dipendere appunto anche da un'incidenza dell'addebito
stesso diversa e minore rispetto a quella della validità ed efficacia del
licenziamento, già implicita nelle argomentazioni di Corte Cost. n.
427/1989, ha trovato conferma nel principio enunciato dalle Sezioni unite
con la sentenza 18 maggio 1994 n. 4844 (e altre sostanzialmente coeve) e
nelle successive pronunce della Sezione lavoro (Cass. 22 aprile 1997 n.
3450, 23 marzo 1998 n. 3045, 3 ottobre 1998 n. 9835, 26 giugno 1999 n. 6646,
23 ottobre 2000 n. 13959), secondo cui la violazione delle regole
procedimentali sulla contestazione dell'addebito determinano non la nullità
del licenziamento ma un tipo di illegittimità dell'atto comportante
conseguenze correlate al grado di stabilità del rapporto di lavoro e
inerenti alla non rilevanza, quanto agli effetti dell'atto risolutivo, degli
eventuali inadempimenti del lavoratore non debitamente contestati. Appare
importante anche il rilievo di Corte Cost. n. 427/1989, secondo cui il
licenziamento per motivi disciplinari "può incidere sulla sfera morale e
professionale del lavoratore e crea ostacoli o addirittura impedimenti alle
nuove occasioni di lavoro che il licenziato deve poi necessariamente
trovare". Appare indubbio, infatti, che si tratta di considerazioni
pertinenti anche con riferimento al rapporto di lavoro dirigenziale.
In questo quadro, appare indubitabile che l'applicabilità della garanzia
del previo contraddittorio al licenziamento con addebiti si ricolleghi alla
natura e ai potenziali effetti dello stesso, piuttosto che all'effettivo
inquadrarsi del licenziamento con addebito in un quadro di complessive
sanzioni disciplinari anche conservative concretamente previste dalla
contrattazione collettiva e dal codice disciplinare predisposto dal datore
di lavoro. Del resto, le stesse Sezioni unite con la sentenza del n. 4823
del 1987 sui licenziamenti ontologicamente disciplinari rilevarono come il
potere del datore di lavoro di intimare un licenziamento in tronco o un
licenziamento per giustificato motivo trova il suo fondamento innanzitutto
nelle relative disposizioni di legge, sì che la mancata osservanza della
norma di cui al primo comma dell'art. 7 sulla pubblicità del codice
disciplinare in linea di massima non incide sul potere del datore di lavoro
di procedere ad un licenziamento per mancanze.
Si ritiene, quindi, che, nell'esaminare l'ammissibilità della nozione di
licenziamento c.d. ontologicamente disciplinare in riferimento al rapporto
di lavoro dei dirigenti d'azienda, non assuma valore dirimente accertare se
il potere esercitato in sede di licenziamento dal datore di lavoro, che
abbia esteriorizzato e attribuito rilevanza giuridica ad un addebito nei
confronti del prestatore di lavoro, si inquadri in un più ampio quadro di
poteri disciplinari da lui esercitabili nei confronti dei dirigenti, tanto
più che, in definitiva, neanche le Sezioni unite con la sentenza in materia
del 1995 hanno ritenuto l'esistenza di un'assoluta incompatibilità tra
rapporto dirigenziale e la previsione in via convenzionale di un sistema di
sanzioni disciplinari o dell'assoggettamento del licenziamento a vincoli
analoghi a quelli previsti per le altre categorie di personale.
Non si ritengono quindi effettivamente sussistenti ragioni che
giustifichino la non applicabilità ai dirigenti delle garanzie di cui ai
commi secondo e terzo dell'art. 7 L. n. 300/1970, in caso di licenziamento
qualificabile come "ontologicamente disciplinare". Al riguardo non appare
rilevante neanche la circostanza che per tale categoria di personale possa
essere configurabile un maggior numero di ipotesi di giusta causa che
prescindano da profili di colpa, perché pur tuttavia di norma la giusta
causa di licenziamento presuppone un comportamento colpevole del lavoratore.
Anche in caso di licenziamento motivato dal datore di lavoro in relazione
alle previsioni in tal senso degli accordi collettivi per i dirigenti
industriali o di altri settori produttivi, alfine di sottrarsi al pagamento
della indennità supplementare prevista da tali accordi in caso di
licenziamento ingiustificato, il tipo di motivazione può essere idoneo a
imprimere al licenziamento una connotazione sanzionatoria o ontologicamente
disciplinare, senza che, neanche in questa ipotesi, possano rilevare in
senso contrario le specificità del rapporto di lavoro del dirigente e la
correlativa possibile rilevanza di una più ampia gamma di motivazioni del
recesso (in raffronto alla disciplina legale sul giustificato motivo). E'
indubbio, infatti, che tale circostanza non fa venire meno la specifica
rilevanza della contestazione di inadempimenti o altri comportamenti
colpevoli, anche extra lavorativi, incidenti in maniera particolare sul
rapporto fiduciario proprio per tale loro connotazione soggettiva. In realtà
sussiste in molte situazioni l'interesse, per il datore di lavoro che
intenda esimersi dal pagamento dell'indennità supplementare, se non
addirittura dal preavviso di licenziamento, di far valere proprio i profili
di contrasto tra il comportamento tenuto dal dirigente e quello che sarebbe
stato per lui doveroso.
Correlativamente deve ritenersi applicabile in tali situazioni, a tutela
del dirigente, il principio di civiltà giuridica di previa contestazione
dell'addebito (audiatur et altera pars), a cui più volte si è
richiamata la Corte costituzionale, che lo ha ribadito anche nella
motivazione della sentenza l° giugno 1995 n. 220, in cui si è rilevato come
"in generale, l'esercizio di un potere disciplinare riferito allo
svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato
o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo e professionale - potere
che implica un rapporto di supremazia per cui un soggetto (normalmente, ma
non necessariamente, il datore di lavoro) può, con un suo atto unilaterale,
determinare conseguenze in senso lato negative (quali quelle insite nelle
sanzioni disciplinari) nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il
prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole
di quest'ultimo - deve rispondere al principio di proporzione e alla regola
del contraddittorio".
Può anche ricordarsi che la possibile specifica rilevanza del tipo di
giustificazione addotta dal datore di lavoro nel motivare il licenziamento
di un dirigente, in riferimento
alla c.d. stabilità obbligatoria dei relativi rapporti disciplinata dalla
contrattazione collettiva, risulta confermata da una delle più recenti
pronunce di questa Corte in materia di c.d. giustificatezza del
licenziamento del dirigente, là dove, sia pure con il richiamo di
disposizioni di carattere generale del codice civile sui rapporti
contrattuali, si è osservato che, nei casi in cui ci si trovi di fronte a
condotte di inesatto o parziale adempimento, è necessario valutare la
fattispecie in base alla gravità dell'inadempimento, secondo il criterio
della proporzionalità e della incidenza del comportamento sull'affidamento
circa l'ulteriore corretta esecuzione del contratto (Cass. 12 febbraio 2000
n. 1591).
Deve ribadirsi invece il principio secondo cui la violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 7, commi 2° e 3°, L. n. 300/1970 non determina
la nullità dell'atto di recesso, ma le conseguenze derivanti, a seconda
della disciplina legale o contrattuale applicabile nel singolo caso, dalla
non valutabilità dei fatti non ritualmente contestati. Del resto la Corte
costituzionale, con la sentenza 23 novembre 1994 n. 398 (interpretativa di
rigetto di una puntuale questione di costituzionalità), ha rilevato che le
conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza ordinaria, oltre che
coerente con le decisioni della Corte costituzionale, doveva ritenersi
adeguatrice ai precetti costituzionale (si fa riferimento, evidentemente, al
rilievo secondo cui sarebbe illogico attribuire all'inosservanza delle
garanzie procedimentali conseguenze diverse e più gravi di quelle derivanti
dall'accertamento della sussistenza dell' illecito disciplinare).
In conclusione, può formularsi il seguente principio di diritto: "le
garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, 2° e 3° comma, della legge 20
maggio 1970 n. 300 ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari sono
applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d'azienda, a
prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito
dell'organizzazione aziendale, se il datore di lavoro addebita al dirigente
un comportamento negligente o, in senso lato, colpevole, al fine di
escludere il diritto del medesimo al preavviso, oppure all'indennità c.d.
supplementare eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in
ipotesi di licenziamento ingiustificato; la violazione di dette garanzie
comporta la non valutabilità dei comportamenti irritualmente posti a base
del licenziamento ai fini dell'esclusione del diritto al preavviso e
all'indennità supplementare".
Deve ritenersi fondata la censura di cui al primo motivo del ricorso
principale, perché il giudice di appello, in contrasto con il principio
sopra enunciato, ha escluso l'applicabilità nei confronti dei dirigenti
delle garanzie procedimentali previste dai commi 2° e 3° del citato art. 7.
D'altra parte, lo stesso giudice ha accertato che nella specie il dirigente
è stato licenziato con la motivazione di avere tenuto comportamenti in
contrasto con i suoi doveri professionali e questo accertamento di fatto non
è stato censurato in questa sede (al contrario, nel controricorso-ricorso
incidentale è ribadito che il licenziamento era basato sulla contestazione
di comportamenti in contrasto con i doveri del dipendente e incidenti sul
rapporto fiduciario). Che, poi, non vi sia stata previa contestazione dell'
addebito - oltre che pacifico - è stato accertato già dal giudice di primo
grado e non più posto in discussione. Ne consegue, quanto alla condanna al
pagamento dell'indennità di mancato preavviso, la mera correzione della
motivazione della sentenza impugnata, visto che la spettanza del relativo
diritto deve essere riconosciuta in base alla violazione del secondo comma
dell'art. 7 L. n. 300/1970, la quale ha rilievo preliminare e assorbente. Ne
deriva, invece, la cassazione della sentenza impugnata quanto al rigetto
della domanda avente ad oggetto l'indennità supplementare.
Rimangono assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e i due
motivi del ricorso incidentale.
Il giudice di rinvio, specificato in dispositivo, farà applicazione, per
quanto di ragione, del principio di diritto già indicato e provvederà anche
in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso
principale, assorbito l'altro motivo del ricorso principale e il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'Appello di Salerno.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2002.
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2003.