Pericolo
di rovina edificio: multa all'amministratore che non ordina lavori urgenti
( Cassazione , sez. I penale, sentenza 25.02.2003 n° 9027 )
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA 9027/2003
(Presidente Gianvittore – relatore Canzio - Pm Danesi – ricorrente Argentieri)
Osserva in fatto e in diritto
1. Con sentenza del 31.5.2002 il Tribunale di Brindisi dichiarava l’Argentieri
colpevole del reato di cui all’articolo 677 comma 3 Cp ‑ perché, quale
amministratore dell’edificio condominiale sito in via Taranto 6, non osservava
l’ordinanza sindacale con cui gli si faceva obbligo di eseguire lavori urgenti
sullo stabile in imminente pericolo di crollo sulla pubblica via ‑ e lo
condannava alla pena di euro 500 di ammenda. Rilevava il giudice che,
accertata dalla polizia municipale la pur parziale inottemperanza a quanto
disposto con l’ordinanza sindacale, era ascrivibile all’imputato la violazione
contestata, poiché l’Argentieri, in qualità di amministratore del condominio,
avrebbe dovuto immediatamente, nonostante l’inerzia dei singoli condomini e
indipendentemente dalla risoluzione di eventuali controversie civili,
attivarsi per l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori straordinari,
indispensabili per scongiurare il pericolo di crollo di parti o tratti
dell’intonaco di rivestimento dell’edificio, così garantendo la pubblica
incolumità degli ignari passanti.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,
eccependo la carenza in capo all’amministratore del condominio della qualità
di soggetto attivo della contravvenzione de qua (secondo i principi
civilistici in materia di condominio, soltanto ai proprietari dell’edificio
poteva essere rivolta l’intimazione sindacale all’esecuzione di opere edilizie
urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità), considerato altresì che
dalla prodotta documentazione si rilevava che l’assemblea condominiale, pur
recando all’ordine del giorno la questione, aveva omesso di adottare alcuna
deliberazione in proposito nelle riunioni appositamente convocate
dall’amministratore.
2. Ritiene il collegio che sia destituito di fondamento il motivo di gravame
fondato sull’erroneo assunto del difetto, in capo all’amministratore dei
condominio, della qualità di destinatario dell’intimazione sindacale ad
eseguire i lavori necessari per far fronte alla situazione di pericolo e,
conseguentemente, di soggetto attivo del reato contravvenzionale di cui
all’articolo 677 comma 3 Cp.
Il giudice di merito, con adeguato apparato argomentativo, ha fatto invero
corretta applicazione nella fattispecie concreta del principio di diritto più
volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui negli edifici
condominiali ‑ poiché l’articolo 677 Cp prevede che anche persona diversa dal
proprietario sia tenuta alla conservazione, manutenzione o riparazione
dell’edificio ‑ l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla
minacciante rovina di parti comuni della costruzione incombe
sull’amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a carico dei
singoli condomini qualora, per cause accidentali (ad esempio: indisponibilità
dei fondi necessari o rifiuto dei condomini di contribuire alla costituzione
del fondo spese occorrente), l’amministratore non possa adoperarsi allo scopo
suindicato con la necessaria urgenza.
L’amministratore è infatti titolare ope legis – salvo diverse disposizioni
statutarie o regolamentari – non solo del dovere di erogazione delle spese
attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e
servizi comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1130 numeri 3 e 4 Cc, ma
anche del potere di «ordinare lavori di manutenzione straordinaria che
rivestano carattere urgente» con l’obbligo di «riferirne nella prima assemblea
dei condomini», ai sensi dell’articolo 1135 comma 2 Cc; di talché deve
riconoscersi in capo allo stesso l’obbligo giuridico di attivarsi senza
indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare
la violazione della regola del neminem laedere (Cassazione, sezione prima, 4
marzo 1997, Cancelliere; 19 giugno 1996, Vitale; sezione quarta, 6 maggio
1983, Scarabelli, rv. 159977; sezione sesta, 22 aprile 1980, Lavagna, rv.
145901; 4 maggio 1973, Parisi, rv. 125614; sezione terza, 13 luglio 1962, La
marca, rv. 98901).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 8 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 25 febbraio 2003.