IMPORTANTI DECISIONI IN MATERIA DI PRIVACY E IDENTITA’ PERSONALE
(intervenute immediatamente prima dell’entrata in vigore del nuovo “Testo Unico” di cui al decreto legisl.vo 30/6/2003, n. 196 – G.U. 174 del 29/7/2003)
Decisione del Garante per la protezione dei dati personali del 2/7/2003 con cui si ordina all’azienda ex datrice di lavoro l’accesso ai dati contenuti negli statini paga (in riferimento anche alle ore di lavoro straordinario prestate) addirittura risalenti a trent’anni fa (La massima è che se tali dati di fatto risultano archiviati allora se ne dovrà consentire l’accesso indipendentemente dal momento in cui tali dati furono raccolti e trattati e indipendentemente dai termini di custodia previsti dalle leggi sulla previdenza oobligatoria INPS-INAIL! Non sono ammesse ambiguità!)
Tale accesso non si limita solo ai dati anagrafici, ma si estende anche alle diagnosi, alle valutazioni, al nesso di causalità ed ai giudizi finali. L’impresa assicuratrice non può opporre a tale accesso la tutela del suo “diritto di difesa” per resistere in giudizio alla richiesta di indennizzo, né il diritto alla riservatezza delle opinioni nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della Costituzione.
E’ quanto ha stabilito l’importante decisione del Tribunale ordinario di Roma in sede “Collegiale” (2^ Sezione, Presidente dr. Misiti, Relatore, dr. Buonomo) del 17/7/2003 (R.G. 90497/02) su ricorso avverso provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, già di ritorno in “rinvio” dalla Suprema Corte di Cassazione (N. 7341 del 20/5/2002) che ha annullato la precedente decisione della 1^ Sezione stesso Tribunale.
In tale importante decisione, sul presupposto di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione in base al quale per i provvedimenti emessi dal Garante della Privacy è sempre quest’ultimo il principale legittimato passivo accanto alla persona interessata (vale a dire che è lo stesso Garante, per il principio dell’imparzialità della Pubbl.Amm.ne e dell’interesse pubblico coinvolto nelle sue decisioni, a dover “difendere” in sede giudiziaria i suoi provvedimenti eventualmente impugnati), è stata rigettata l’opposizione promossa da una primaria impresa assicuratrice avverso la decisione del Garante del 1999 che accoglieva un ricorso presentato avverso il rifiuto all’accesso ai dati personali contenuti in perizia medico-legale redatta da un medico di fiducia dell’assicurazione.
Nel merito, il Tribunale di Roma, partendo dalla nozione di “dato personale” intesa nella larga accezione di “…qualunque informazione relativa a persona fisica” di cui alla direttiva UE 95/46/CE (considerando n. 26 del preambolo, art. 2 lett. a)), fatta propria dalla stesa legge 675/96 e trasfusa nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” del 30/6/2003, ha condiviso la tesi proposta dapprima dall’avvocato Massimo Mazzucchiello nella primordiale richiesta formulata nell’interesse del suo cliente, Sig. Concezio Armonia, di conoscere il contenuto (anche in merito ai giudizi di diagnosi e di punteggio medico-legale dei postumi residuati) della perizia stilata dal medico-fiduciario dell’impresa assicurativa nel corso dell’istruttoria di una richiesta di indennizzo a polizza infortuni, e poi ha condiviso appieno l’indirizzo già espresso dal Garante nel provvedimento impugnato. Sono state analizzate, inoltre, diverse questioni processuali, ….sul “giusto processo” che non consentirebbe l’effettuazione, in materia di accesso ai dati personali, di un giudizio di secondo grado del giudizio di merito (infondata), sulla segretezza dei giudizi e valutazioni per la tutela del diritto alla manifestazione del pensiero (infondata), ecc.
La singolarità del “precedente” risiede nel fatto che la perizia “contesa” non riguarda una richiesta di risarcimento derivante da incidente stradale (R.C.A.) laddove esistono precise norme di “trasparenza”, bensì una richiesta di “indennizzo contrattuale” sulla base di diffusissime polizze infortuni le cui clausole di origine contrattuale tendono a rendere “segreti e inaccessibili” all’interessato tali documenti.
Di particolare rilievo è l’effetto pratico determinato dalla “pronuncia incidentale” della Suprema Corte di Cassazione a proposito dell’obbligo per il Garante di difendere in “prima linea“ i suoi stessi provvedimenti emessi a favore di un cittadino-consumatore (sul punto vi è stato un inasprimento della controversia!). Infatti, premesso che la legge sulla Privacy sancisce l’alternatività tra il ricorso al Garante o all’Autorità Giudiziaria per accedere ai propri dati personali,e che nell’invocare il Garante vi sono costi contenuti e maggiore appetibilità per la tutela penale automaticamente accordata per le auto-esecuzioni delle sue decisioni, per le imprese (titolari dei trattamenti) “riluttanti” sarebbe stato sempre conveniente impugnare tutte ledecisioni del Garante dovendosi confrontare in giudizio solo con il “cittadino-consumatore-interessato” (addirittura in tribunali lontani, ove ha sede l’impresa riluttante).
Dinanzi alla ineluttabile disparità economica, alla necessità di doversi costituire in tribunali lontani e di dover sostenere ingenti spese legali, il cittadino-consumatore sarebbe stato costretto ad abbandonare le sue pretese, peraltro formalmente garantite dalla legge!
Indubbiamente tale decreto offre per la prima volta una panoramica esauriente e completa di condivisione giurisprudenziale da parte dell’Autorità Giudiziaria di quanto sinora sostenuto, in sede amministrativa, dall’Autorità Indipendente di settore. Il tutto, ovviamente, a vantaggio dei cittadini-consumatori!
N.B.: I testi dei provvedimenti sono anche reperibili al sito www.mazzucchiello.cjb.net