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L'ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO - Presidente -
- Riccardo CHIEPPA - Giudice -
- Gustavo ZAGREBELSKY - Giudice -
- Valerio ONIDA - Giudice -
- Carlo MEZZANOTTE - Giudice -
- Fernanda CONTRI - Giudice -
- Guido NEPPI MODONA - Giudice -
- Piero Alberto CAPOTOSTI - Giudice -
- Annibale MARINI - Giudice -
- Franco BILE - Giudice -
- Giovanni Maria FLICK - Giudice -
- Francesco AMIRANTE - Giudice -
- Ugo DE SIERVO - Giudice -
- Romano VACCARELLA - Giudice -
- Paolo MADDALENA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 45 del codice di
procedura penale in riferimento all'art. 2, n. 17 della legge 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza
emessa il 5 luglio 2002 dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale
a carico di Berlusconi Silvio ed altri, iscritta al n. 398 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
33, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di costituzione di Berlusconi Silvio, Previti Cesare, Verde
Filippo, Pacifico Attilio, Rovelli Felice, Squillante Renato ed altro,
Squillante Fabio, Savtchenko Olga, San Paolo-Imi spa e CIR spa;
Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;
Uditi gli avv.ti Gaetano Pecorella e Niccolo' Ghedini per Berlusconi
Silvio, Claudio Chiola e Angelo Sammarco per Previti Cesare, Renato
Borzone per Verde Filippo, Francesco Patane' per Pacifico Attilio, Corso
Bovio per Rovelli Felice, Andrea Fares per Squillante Renato ed altro,
Valerio Spigarelli per Squillante Fabio, Enrico Polizzi di Sorrentino per
Savtchenko Olga, Paolo Barraco per San Paolo-IMI spa, Federico Sorrentino
e Giuliano Pisapia per CIR spa.
Ritenuto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a
pronunciarsi sulle istanze di rimessione avanzate in separati procedimenti
penali pendenti dinanzi al Tribunale di Milano, con ordinanza 30 maggio
2002 - 5 luglio 2002, hanno sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede tra le cause di rimessione il "legittimo
sospetto", per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in
riferimento all'articolo 2, n. 17, della legge 16 febbraio 1987, n. 81,
con la quale era stata conferita al governo la delega per la redazione del
nuovo codice di procedura penale, nonche' per violazione dell'art. 111
della Costituzione;
che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice a quo ricorda come, ai sensi dell'art. 55 dell'abrogato codice di
procedura penale, la rimessione del procedimento di merito fosse possibile
"per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto" e
come, sia la direttiva n. 15 della legge di delega 3 aprile 1974, n. 108,
sia la successiva legge di delega di riforma del codice 16 febbraio 1987,
n. 81, alla direttiva n. 17, disponevano che il nuovo codice avrebbe
dovuto disciplinare la rimessione "per gravi e oggettivi motivi di
ordine pubblico o per legittimo sospetto";
che le Sezioni unite remittenti ricordano inoltre come secondo il
"Parere sul Progetto preliminare del codice di procedura penale"
espresso dalla Prima Presidenza e dalla Procura Generale della Corte di
cassazione "la formulazione della norma, che ha eliminato qualsiasi
riferimento al "legittimo sospetto", sembra si ponga in
contrasto con la direttiva n. 17 della legge di delega che, invece,
espressamente la prevede", e cio' comporterebbe la "esclusione
di casi che invece vanno contemplati";
che, viceversa, nella Relazione governativa al Progetto definitivo del
codice, si evidenziava come "la formulazione adottata, risultante da
una meditata scelta del legislatore delegato, (recuperi) integralmente ed
espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella
interpretazione dell'art. 55 del codice vigente e segnalati dalla
Cassazione nel suo parere";
che l'ordinanza di rimessione sottolinea che secondo opinioni dottrinali e
recente giurisprudenza, l'art. 45 del codice di procedura penale si
riferirebbe "non ad una generica alterazione della serenita' ovvero
dell'imparzialita' delle persone che partecipano al processo, ma a una
vera e propria coartazione fisica o psichica, preclusiva, per quelle
persone, di ogni altra possibilita' di scelta" e come <<
l'espressione "liberta' di determinazione" (implicherebbe)
l'idea di una vera e propria coartazione psichica o fisica >>, tale
da precludere ogni liberta' di scelta per coloro che intervengono nel
processo;
che invece, prosegue l'ordinanza, la formula "legittimo
sospetto" contenuta nella legge di delega, secondo opinioni
dottrinali e giurisprudenza formatasi durante la vigenza del vecchio
codice, comprendeva anche "una obiettiva situazione di fatto, di
carattere ambientale, che lasciasse presagire un esito non imparziale e
sereno del procedimento", ossia "una situazione locale talmente
grave da far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che
facessero sorgere il pericolo di una menomazione della sua imparzialita'";
che da tali considerazioni, ad avviso del rimettente, deriva, in primo
luogo, che la formula "legittimo sospetto", contenuta nella
legge delega, sarebbe innegabilmente piu' ampia della formula "liberta'
di determinazione delle persone che partecipano al processo" adottata
dall'art. 45 del codice e che, conseguentemente, il legislatore delegato
avrebbe disatteso l'intento della legge delega di inserire il legittimo
sospetto tra le cause di rimessione, senza la possibilita' che tale
omissione possa essere sanata in via interpretativa;
che in relazione alla rilevanza della questione di costituzionalita', le
Sezioni unite della Corte di cassazione, evidenziano come i ricorrenti,
abbiano allegato numerosi fatti diretti a provare, l'esistenza di una
situazione ambientale tale da compromettere l'imparzialita' delle persone
che partecipano al processo in corso avanti al Tribunale di Milano, pure
senza concretarsi in una compressione della loro liberta' di
determinazione;
che, ad avviso del giudice a quo, "se dall'esame degli atti allegati
alle richieste di rimessione, dovesse emergere la grave situazione
denunciata e se si dovesse ritenere che questa situazione, pur se non ha
pregiudicato, ovvero se non pregiudica, la liberta' di determinazione del
giudice e/o delle parti, (...) e' tale pero' da ingenerare almeno il forte
sospetto, nel senso attribuito al termine dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, della non imparzialita' del giudice o della non serenita'
delle persone che partecipano al processo, queste Sezioni unite non
sarebbero in grado di decidere sulla base della normativa vigente non
consentendolo il testo del codice perche' privo del riferimento, pur
previsto dalla legge delega, al "legittimo sospetto" e
dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione";
che si sono costituiti Silvio Berlusconi, Cesare Previti e Attilio
Pacifico, i quali, con memorie separate, ma di eguale contenuto, hanno
chiesto che la questione proposta dalla Corte suprema di cassazione sia
accolta;
che, le parti costituite, aderendo alle argomentazioni esposte
nell'ordinanza di rimessione, ritengono la disposizione impugnata
incostituzionale poiche' frutto di una "scelta palesemente
arbitraria" del legislatore delegato, nonche' illegittimamente
riduttiva della portata della corrispondente norma della legge delega;
che, la stessa Corte costituzionale, nel pronunciarsi sull'art. 55 del
vecchio codice, e sulla formula, in esso contenuta, del "legittimo
sospetto", in relazione ad una prospettata censura di
costituzionalita' concernente la violazione del principio del giudice
naturale precostituito per legge, ha respinto la questione sulla base di
altri principi costituzionali, quali "l'indipendenza e quindi l'imparzialita' dell'organo giudicante e la tutela del diritto di
difesa";
che la questione sarebbe senza dubbio rilevante in quanto la nozione di
legittimo sospetto si attaglierebbe perfettamente alla situazione
prospettata nelle richieste di rimessione;
che si e' costituito Filippo Verde, il quale, aderendo ai motivi esposti
nell'ordinanza di rimessione, insiste perche' la Corte costituzionale
ritenga fondata la questione proposta;
che in subordine, la parte privata chiede che, ove si ritenesse la
legittimita' costituzionale della norma in questione, dovrebbe essere
individuata "come unica lettura costituzionalmente corretta quella
che ricomprenda il legittimo sospetto nel testo dell'art. 45 c.p.p.";
che si sono costituiti Felice Rovelli e con memorie separate, ma dal
medesimo contenuto, anche Olga Savtchenko, Fabio Squillante, Mariano
Squillante e Renato Squillante i quali hanno aderito pienamente alle
considerazioni dell'ordinanza di rimessione, ed hanno insistito per
l'accoglimento della questione;
che si e' costituita la CIR - Compagnie industriali riunite S.p.a.,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o rigettata;
che la societa', ripercorrendo l'iter che ha condotto all'approvazione
dell'art. 45 codice di procedura penale impugnato, ha evidenziato come la
Commissione ministeriale avrebbe avuto la preoccupazione di risolvere i
problemi posti dalla vaghezza e dalla genericita' della precedente
formulazione, problemi che avevano indotto numerosi dubbi di legittimita'
costituzionale, soprattutto con riferimento al principio per cui
"nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge" e che, dunque, la formula oggi vigente sarebbe stata adottata
proprio per ovviare agli inconvenienti discendenti da espressioni
generiche;
che, prosegue la parte, la dottrina avrebbe evidenziato come l'attuale
art. 45 del codice di procedura penale, lungi dal tradire la legge delega,
avrebbe viceversa recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza sotto
l'impero del vecchio codice, non incidendo in modo riduttivo
"sull'ambito operativo dell'istituto";
che, sempre ad avviso della CIR, la questione, per come prospettata
dall'ordinanza di rimessione, sarebbe irrilevante, in quanto "la
Corte remittente non accerta la fondatezza o meno delle denunce degli
imputati, in ordine al legittimo sospetto, affermando che, ove queste
fossero fondate, la questione sarebbe rilevante"; la questione,
dunque, sarebbe "prospettata in via del tutto ipotetica", e
conseguentemente andrebbe considerata inammissibile, "per il mancato
collegamento (...) con l'accertamento dei fatti e la loro qualificazione
nel giudizio principale";
che un ulteriore profilo di inammissibilita' della questione deriverebbe
dalla circostanza che la censura di costituzionalita' non investe la
disposizione impugnata, "ma l'interpretazione che la stessa Corte di
cassazione nella sua pregressa giurisprudenza ne ha dato, nulla
impedendole oggi di darne un'interpretazione diversa";
che si e' costituita la San Paolo-Imi S.p.a., chiedendo il rigetto della
questione, ed evidenziando come l'istituto della rimessione incide sul
principio tassativo enunciato dall'art. 25 della Costituzione del giudice
naturale precostituito per legge, il quale puo' essere derogato solo in
casi eccezionali giustificati da esigenze di rango elevato e che, proprio
in considerazione di cio', il legislatore delegato avrebbe dettato la
"norma eccezionale" contenuta nell'art. 45 del codice di
procedura penale, rinunciando alla legittima suspicione, perche' tale
formula "non poneva limiti precisi, consentendo quindi di spaziare su
una serie di ipotesi addirittura costruite ad hoc".
Considerato che le Sezioni unite della Corte di cassazione dubitano della
legittimita' costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede tra le cause di remissione il
"legittimo sospetto", per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, in riferimento all'art. 2, n. 17, della legge 16 febbraio
1987, n. 81, con la quale era stata conferita al Governo la delega per il
nuovo codice di procedura penale, nonche' per violazione dell'art. 111
della Costituzione;
che, secondo la prospettazione dell'ordinanza di remissione, la formula
"legittimo sospetto", contenuta nella legge delega, sarebbe piu'
ampia della formula "liberta' di determinazione delle persone che
partecipano al processo", comprendendo anche tutti quei casi in cui
la situazione ambientale esercita pressione sul giudice in modo tale da
comprometterne l'imparzialita', pur senza tradursi in vere e proprie
coartazioni fisiche o psicologiche;
che, come si evince da quanto esposto in narrativa, il giudice a quo si
limita a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle
situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la sua valutazione
ne' a questo proposito, ne' in ordine all'idoneita' di tali situazioni ad
ingenerare il "forte sospetto" della non imparzialita' del
giudice o non serenita' delle persone che partecipano al processo;
che, quindi, dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma
motivazione circa l'applicabilita' alla fattispecie in esame
dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale, sollevata
in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, n.
17 della legge delega 16 febbraio 1987, n.81, e dell'art. 111 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 novembre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2002
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