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L'ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO - Presidente -
- Riccardo CHIEPPA - Giudice -
- Gustavo ZAGREBELSKY - Giudice -
- Valerio ONIDA - Giudice -
- Carlo MEZZANOTTE - Giudice -
- Fernanda CONTRI - Giudice -
- Guido NEPPI MODONA - Giudice -
- Annibale MARINI - Giudice -
- Franco BILE - Giudice -
- Giovanni Maria FLICK - Giudice -
- Francesco AMIRANTE - Giudice -
- Ugo DE SIERVO - Giudice -
- Romano VACCARELLA - Giudice -
- Paolo MADDALENA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma,
della legge 1. dicembre 1979 (recte: 1970), n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), promossi dal Tribunale di Trani e dal
Tribunale di Orvieto, rispettivamente con ordinanze del 21 luglio 2001 e
del 20 marzo 2002, iscritte al n. 946 del registro ordinanze 2001 e al n.
230 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2001 e n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo alla dichiarazione di
cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, il
Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo
comma e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1. dicembre 1979
(recte: 1970), n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), nella parte in cui "secondo l'interpretazione fornita
dalla giurisprudenza di merito e di legittimita', prevede il diritto del
coniuge non passato a nuove nozze nonche' titolare di assegno divorzile ad
una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge
solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione
della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad
essa e non anche in caso di maturazione dell'indennita' nelle more tra il
passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del
decreto di omologazione della separazione consensuale) e la proposizione
della domanda di divorzio";
che il giudice remittente precisa che, nel procedimento de quo, la moglie
separata consensualmente (in base a decreto di omologazione del 21 luglio
1992), nel costituirsi in giudizio come convenuta, ha chiesto oltre alla
corresponsione dell'assegno divorzile anche l'attribuzione, in base alla
norma impugnata, di una quota del trattamento di fine rapporto percepito
dal marito;
che lo stesso giudice soggiunge che nel corso del giudizio non e' emersa
alcuna contestazione in merito alla attribuzione alla convenuta
dell'assegno, nella misura determinata nell'udienza presidenziale o in
altra da definire, mentre l'attore si e' opposto al riconoscimento del
diritto della moglie (con la quale vigeva il regime della comunione legale
dei beni) ad ottenere la richiesta quota di trattamento di fine rapporto,
avendo egli riscosso tale provvidenza nel luglio 1996 e, cioe', circa due
anni prima della proposizione dell'attuale domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio (presentata nel maggio 1998);
che, secondo il giudice remittente, tale ultima deduzione e' conforme alla
interpretazione che dell'impugnato art. 12-bis, primo comma, hanno fornito
sia la Corte di cassazione nella sentenza n. 5553 del 1999 sia la
giurisprudenza di merito, affermando che esso deve essere inteso nel senso
che il diritto in questione sorge solo qualora il trattamento di fine
rapporto sia maturato al momento della proposizione della domanda
introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa e non
anche quando - come e' avvenuto nel caso di specie - la relativa
maturazione e riscossione si siano verificate prima del suddetto momento;
che tale indirizzo ermeneutico, ancorche' possa considerarsi, nel silenzio
della norma, rispettoso della reale intenzione del legislatore - essendo
in sintonia con l'art. 4, decimo comma, della stessa legge n. 898 del
1970, il quale consente di anticipare gli effetti patrimoniali della
pronuncia costitutiva di divorzio facendo, appunto, riferimento al momento
della proposizione della relativa domanda - porta tuttavia, ad avviso del
remittente, a dei risultati insoddisfacenti;
che il Tribunale di Trani, dopo aver ricordato che sia la richiamata
sentenza della Corte di cassazione sia la precedente sentenza della stessa
Corte n. 7249 del 1995 hanno affermato che il diritto di cui si discute
puo' essere riconosciuto anche con lo stesso provvedimento attributivo
dell'assegno divorzile, sostiene che in tale ultima decisione e' stato,
fra l'altro, ritenuto, che se l'indennita' di fine rapporto e' maturata in
costanza di separazione personale dei coniugi essa e', di regola,
subordinata al regime della comunione legale e che, ove non sia in tutto o
in parte utilizzata, rientra ex art. 177, lett. c), del codice civile,
nella c.d. comunione de residuo;
che in base a tale ultima statuizione mentre, nella ipotesi di maturazione
del trattamento di fine rapporto durante la separazione, al momento dello
scioglimento della comunione dei beni (coincidente con il passaggio in
giudicato della sentenza di separazione o l'emissione del decreto di
omologazione della separazione consensuale) la parte di indennita' di fine
rapporto eventualmente non consumata e' attribuibile a ciascun coniuge per
la meta', viceversa in caso di maturazione dell'indennita' dopo lo
scioglimento della comunione ma prima della introduzione del giudizio di
divorzio l'altro coniuge non puo' avanzare al riguardo alcuna pretesa,
salva restando la sua facolta' di chiedere una conseguente modifica delle
condizioni della separazione ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ.;
che, secondo il remittente, quest'ultima eventualita' non consente,
tuttavia, di superare il prospettato dubbio di legittimita'
costituzionale, sia perche' ai fini della valutazione della complessiva
situazione patrimoniale del coniuge obbligato - rilevante ex art. 710 cod.
proc. civ. - si deve considerare che, nella maggior parte dei casi, la
riscossione dell'indennita' in argomento e' accompagnata da un
peggioramento della posizione reddituale dell'interessato conseguente al
suo pensionamento, sia perche' la facolta' di agire per la revisione delle
statuizioni patrimoniali e' riconosciuta dall'art. 9 della legge n. 898
del 1970 anche al coniuge divorziato cui viene attribuito il beneficio di
cui si discute;
che il giudice remittente osserva che la denunciata violazione degli artt.
3 e 29, secondo comma, della Costituzione sarebbe rappresentata dalla
disparita' di trattamento che si viene a creare - quando la maturazione
dell'indennita' di fine rapporto avviene dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di separazione o l'omologazione del decreto di separazione
consensuale - a seconda che la data di tale maturazione sia antecedente o
successiva alla proposizione della domanda di divorzio, in quanto solo nel
primo caso il coniuge beneficiario dell'assegno rimarrebbe privo di
qualsiasi diritto rispetto alla suddetta indennita', senza alcuna
razionale giustificazione e con il rischio di speculazioni da parte del
coniuge debitore, il quale potrebbe appositamente anticipare la
risoluzione del rapporto di lavoro rispetto al divorzio;
che, per quel che riguarda l'ipotizzato contrasto con l'art. 38, primo
comma, della Costituzione, il giudice remittente rileva che, come
affermato da questa Corte nella sentenza n. 23 del 1991, l'istituto
disciplinato dalla norma impugnata - che presenta connotati sia di tipo
assistenzialistico sia di tipo compensativo del contributo dato dal
beneficiario "alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello
comune ad entrambi" i coniugi - e' espressione del principio,
assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui per effetto della
separazione non viene meno la solidarieta' economica che lega i coniugi
durante il matrimonio;
che il Tribunale di Trani - dando conto della giurisprudenza di questa
Corte secondo cui le questioni sollevate in relazione ad un certo
indirizzo ermeneutico emerso in giurisprudenza in ordine al significato di
una norma sono ammissibili nel caso in cui, assunto tale indirizzo come
diritto vivente, se ne chieda la verifica della conformita' alla
Costituzione e sono viceversa inammissibili se risultino surrettiziamente
rivolte ad ottenere dal Giudice delle leggi una revisione della contestata
interpretazione - sostiene che la presente questione rientra nella prima
delle suddette ipotesi in quanto l'interpretazione censurata, oltre ad
essere quella maggiormente aderente al dettato normativo, e' stata seguita
dalla Corte di cassazione nelle "uniche due decisioni" emesse
sull'argomento (le quali, per la parte che qui interessa, non sono tra
loro contrastanti) ed e' stata adottata anche dalla giurisprudenza di
merito, parte della quale e' giunta addirittura ad affermare che il
diritto in questione sorgerebbe solo dopo la sentenza di divorzio;
che il remittente afferma, infine, che dalle premesse in fatto sopra
riportate si desume la rilevanza della sollevata questione;
che, nel corso di altro giudizio relativo alla dichiarazione della
cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, il
Tribunale di Orvieto, dopo aver emesso la sentenza di divorzio ed aver
attribuito alla ex moglie l'assegno divorzile, dovendo ancora pronunciarsi
sulla domanda da questa avanzata in merito alla assegnazione di una quota
dell'indennita' di fine rapporto riscossa dall'ex marito nel maggio 1999
(e quindi prima della proposizione della domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, presentata nel dicembre 2000), ha in pari
data sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del citato art. 12-bis, nella
parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione
(sentenze n. 5533 del 1999 - recte: n. 5553 del 1999 - nonche' n. 3294 del
1997 e n. 7249 del 1995), prevede che il diritto in esso contemplato sia
riconoscibile solo quando - a differenza di quanto accaduto nella specie -
la corresponsione dell'indennita' di fine rapporto avvenga dopo la
sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
che, dopo aver precisato che nelle richiamate decisioni la diversita' di
disciplina tra le due ipotesi considerate viene giustificata sul rilievo
che per il periodo precedente alla suddetta sentenza opera il principio
della piena disponibilita' delle attribuzioni patrimoniali da parte del
coniuge che riscuote il trattamento di fine rapporto, il giudice
remittente sostiene che la violazione del principio di eguaglianza
deriverebbe dal fatto che la norma cosi' interpretata verrebbe a far
dipendere il diritto in oggetto da una circostanza - l'antecedenza della
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto
alla corresponsione dell'indennita' di fine rapporto - che e' indipendente
dalla volonta' del soggetto cui il diritto potrebbe essere attribuito e
sulla quale questi non puo' in alcun modo influire;
che, d'altra parte, la decisivita' attribuita alla suddetta circostanza
porrebbe la norma anche in contrasto con l'art. 31 della Costituzione, in
quanto essa non agevolerebbe l'adempimento dei compiti relativi alla
famiglia;
che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo, con atti di contenuto analogo, una dichiarazione di manifesta
inammissibilita' o di manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi promossi dal Tribunale di Trani e dal Tribunale
di Orvieto riguardano sostanzialmente la medesima questione di
legittimita' costituzionale e, pertanto, possono essere riuniti;
che entrambi i giudici remittenti dubitano della legittimita'
costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1. dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui,
secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente assunto
come "diritto vivente", prevede il diritto del coniuge non
passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del
trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora
detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda
introduttiva del giudizio di divorzio;
che la qualificazione del suddetto orientamento giurisprudenziale come
"diritto vivente" non appare arbitraria in quanto esso, come
sottolineato dai remittenti e, piu' diffusamente dal Tribunale di Trani,
non trova riscontro, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, nella sola
sentenza della Corte di cassazione n. 5553 del 1999 - che si e'
specificamente occupata del problema in oggetto - ma anche in altre
pronunce della Corte di legittimita' non in contraddizione con quella
citata, nonche' in una copiosa giurisprudenza di merito;
che, pertanto, non puo' essere accolta l'eccezione dell'Avvocatura dello
Stato secondo la quale, non avendo l'indirizzo ermeneutico in
contestazione i predetti connotati, la questione proposta sarebbe
puramente interpretativa e, per tale motivo, manifestamente inammissibile;
che la separazione personale costituisce una fase del rapporto coniugale
che puo' protrarsi nel tempo senza mai approdare allo scioglimento del
matrimonio (o alla cessazione dei suoi effetti civili) ed e' reversibile
(v. sentenza n. 23 del 1991 e ordinanza n. 491 del 2000);
che lo scioglimento del matrimonio ha, pertanto, caratteristiche ed
esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina
dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione
personale;
che, d'altra parte, l'istituto di cui all'art. 12-bis della legge n. 898
del 1970 - introdotto dalla riforma del 1987 per fornire un ulteriore
riconoscimento "al contributo personale ed economico dato dall'ex
coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello
comune" ad entrambi i coniugi, nell'intento di attribuire maggiore
protezione al coniuge economicamente piu' debole (v. sentenza n. 23 del
1991) - per come e' stato strutturato presuppone, per la determinazione
sia dell'an che del quantum debeatur, la configurabilita' del credito gia'
al momento della percezione della indennita' di fine rapporto da parte del
coniuge obbligato;
che, pertanto, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale
in oggetto comporterebbe l'emissione da parte di questa Corte di una
pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in mancanza di una
soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui
si riferiscono le attuali censure, con evidente e indebita intromissione
nella sfera di attribuzioni riservata alla discrezionalita' del
legislatore;
che la questione e', quindi, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1. dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di
Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 novembre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2002
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