Tabella per la determinazione
del contributo unificato per gli atti giudiziari
Testo della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria
2000), coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto-legge 11 marzo 2002
n.28, come modificato dalla legge di conversione definitivamente approvata dalla
Camera dei deputati in data 8 maggio 2002.
TABELLA
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed
amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio
in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei
seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro
25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro
51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro
258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro
516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della
domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del
comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione
di cui alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti
giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura
prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente
tabella.
3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento
alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto,
titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei
canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti
speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del Codice di procedura
civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della
presente tabella.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il
contributo alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli altri
procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella
lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti
esecutivi per consegna e rilascio.
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza
titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari
a euro 103,30.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari,
è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se
composto di più fogli o più pagine.