Suprema Corte di
Cassazione
Sezione Lavoro
sentenza 4 dicembre 2002 n.17208
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso del 31.12.1994 al Pretore di Nuoro, G. S.
impugnava il licenziamento intimatogli in data 27.5.1994 dalla omissis
s.p.a. per aver egli prelevato, in due distinte occasioni dalla
piccola cassa dello stabilimento, affidata alla sua responsabilità,
importi di £. 1.200.000 e di £. 500.000 senza autorizzazione e in
assenza di giustificativo di spesa, omettendo, poi, di restituirli.
Assumeva il ricorrente che i prelievi in questione erano stati oggetto
di rendiconto sottoscritto dal Direttore di stabilimento: che il primo
importo era stato restituito in data 23.12.1992, mentre la
regolarizzazione del secondo non aveva avuto seguito a causa della sua
rimozione dalle funzioni di Direttore amministrativo. Aggiungeva,
infine, che, a differenza di quanto avveniva di solito egli non era
mai stato invitato a regolarizzare la pendenza prima della
contestazione disciplinare.
La società contestava la pretesa di controparte precisando che il
ricorrente in occasione di ciascuno dei due prelievi informali dalla
piccola cassa (da lui stesso autorizzati) aveva altresì provveduto a
riscuotere in via ufficiale (cioè seguendo la procedura ordinaria
prescritta dalla normativa aziendale) un analogo importo per la stessa
causale. dallo sportello bancario dello stabilimento aggiungeva che,
mentre le somme richieste ed ottenute per spese di trasferta con
quest'ultimo procedimento erano state effettivamente oggetto di
rendiconto e di conguaglio, altrettanto non era avvenuto con quelle
prelevate in via d'urgenza per lo stesso motivo dalla piccola cassa,
le quali non erano state affatto restituite e delle quali non v'era
alcuna traccia nella contabilità successiva.
Con altro ricorso del 13.9.1996, lo S. conveniva in giudizio
nuovamente omissis rivendicando la superiore qualifica di dirigente
sin dal 1979, sostenendo che all'interno di questa società le funzioni
di responsabile amministrativo di stabilimento erano state sempre
affidate a soggetti inquadrati nella qualifica dirigenziale e che le
mansioni svolte erano pienamente corrispondenti a quelle qualificate
come dirigenziali dal ccnl per i dirigenti d'aziende industriali.
Riunite le due cause il Pretore adito con sentenza del 9.6.97
respingeva entrambe le domande.
Su appello dello S. il Tribunale confermava integralmente la decisione
di primo grado, con sentenza del 4.5.2000.
Per quanto interessa in questa sede il ordine al licenziamento, il
Tribunale rilevava che erano provati non solo i prelievi effettuati
dallo S. ma anche la mancata restituzione degli importi prima
dell'accertamento effettuato dalla società. La gravità della condotta
discendeva poi non solo dal tentativo di mascheramento della propria
azione operato dal dipendente, in aperto contrasto con le norme
interne dell'impresa, ma anche dalla posizione di responsabilità
rivestita dal medesimo all'interno della società.
Avverso detta sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo. Resiste la società con controricorso.
In prossimità dell'udienza il ricorrente depositava memoria
illustrativa ex art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c.
nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente
lamenta che il Tribunale ha erroneamente ravvisato una giusta causa
nel licenziamento impugnato: non poteva esservi alcuna indebita
appropriazione di somme aziendali da parte sua, dal momento che egli
aveva sottoscritto i buoni di prelevamento dalla piccola cassa, in
virtù dei quali la società aveva potuto recuperare gli importi
mediante trattenuta nella busta paga del mese di marzo 1994 ancor
prima della contestazione disciplinare dell'aprile 1994. Il Tribunale
avrebbe poi trascurato il fatto che egli avendo sottoscritto distinte
ricevute per ogni prelievo dalla piccola cassa e dalla Banca, non
avrebbe mai potuto conseguire alcun lucro, essendo regolarmente
registrata ogni partita contabile a suo debito. Rileva il ricorrente
in particolare che la sottoscrizione della doppia ricevuta rendeva
ufficiale che l'interessato aveva percepito due volte la stessa somma,
con la conseguenza che se lo stesso non avesse provveduto a ripianare
la piccola cassa per l'anticipo ricevuto, sarebbe stato
inevitabilmente invitato a farlo subendo poi la trattenuta in busta
paga.
A giudizio del ricorrente infine la motivazione della sentenza era del
tutto carente per non aver colto nel provvedimento impugnato una
chiara finalità persecutoria a suo danno.
Il motivo non è fondato e non merita, pertanto l'accoglimento.
Il pretore prima e il Tribunale di Nuoro poi, hanno rilevato che la
posizione del ricorrente all'interno dell'azienda e l'intensità
dell'elemento psicologico 'caratterizzante il suo comportamento hanno
reso particolarmente gravi le infrazioni addebitate, non consentendo
la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, stante
l'irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario alla base di
quest'ultimo, nel che si sostanzia la giusta causa di licenziamento.
Attraverso una accurata ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha
precisato anzitutto che il ricorrente, dopo aver prelevato le somme
dalla piccola cassa, affidata alla sua esclusiva custodia, omise di
restituirle. Tale circostanza secondo i giudici del merito - è emersa
inequivocabilmente sia dal fatto che i due buoni "sospeso di piccola
cassa" da lui compilati al momento dell'erogazione delle somme e
destinati ad essere riconsegnati al dipendente (o distrutti in sua
presenza) al momento della restituzione delle medesime somme, erano
ancora custoditi nella cassa quando fu effettuato l'accertamento: più
testimoni avevano infatti escluso espressamente che lo S. avesse
provveduto alla restituzione pur essendo stato sollecitato a farlo. Il
ricorso alla piccola cassa - prosegue la sentenza impugnata - era
censurabile anche perché contrario alle norme interne disposte dalla
società in data 11.9.1991 (allegato D di parte appellata) le quali
escludevano espressamente prelievi che non fossero autorizzati da un
soggetto sovraordinato gerarchicamente. Il fatto poi che il ricorrente
avesse per ogni prelievo, sottoscritto il buono "sospeso di piccola
cassa" non era di per sé sufficiente per escludere la sua intenzione
di nascondere alcunché alla società: avverte infatti il Tribunale che
stante la posizione dello S. - responsabile amministrativo dello
stabilimento - la società avrebbe recuperato gli importi mancanti
soltanto dietro attivazione dello stesso dipendente il quale avrebbe
dovuto rilevare l'esistenza dei sospesi di cassa ed iniziare la
procedura di recupero comunicando poi all'Ufficio del personale i dati
necessari per disporre, la trattenuta in busta paga.
Il Giudice del gravame ha quindi, concluso ravvisando la giusta causa
del licenziamento in esame e ciò non tanto per l'entità del danno
patrimoniale cui poteva essere esposta la società ma piuttosto per la
gravità del comportamento complessivamente tenuto dall'appellante il
quale anche in ragione della sua posizione apicale all'interno dello
stabilimento, avrebbe dovuto dimostrare il massimo esempio di
correttezza sul lavoro anche di fronte agli altri dipendenti.
Come questa Corte ha più volte rilevato in simili fattispecie,
l'operazione valutativa compiuta dai Giudici di merito, pur
appartenendo alle competenze sue proprie, non può sfuggire ad una
verifica di legittimità (al pari di ogni altro giudizio fondato su
qualsiasi norma di legge) allorché come nella specie - si tratta di
applicare clausole generali, come quella dettata dall'art. 2119 c.c.,
tipica "norma elastica" contenente la nozione di "giusta causa" del
licenziamento, la cui operatività in concreto deve necessariamente
rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale (a
cominciare dai principi costituzionali) e dalla disciplina particolare
(anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca (cfr. da
ultimo, Cass. 22.4.2000, n. 5299; Cass. 13.4.1999, n. 3645; Cass.
18.1.1999, n. 434; Cass. 22.10.1998 n. 514).
Sul piano della correttezza del metodo applicativo di una tale
clausola generale, seguendo un percorso valutativo che tenga conto di
coordinate dettate dalle fonti normative superiori sino a quelle di
rango inferiore nonché dalle disposizioni negoziali eventualmente
esistenti, il giudice di merito non può trascurare i principi
costituzionali che impongono un bilanciamento dell'interesse del
lavoratore protetto dall'art. 4 Cost. con quello dell'impresa datrice
di lavoro, tutelato dall'art. 41 Cost., bilanciamento che, anche nel
caso presente si compendia nel criterio - dettato dall'art. 2106 c.c.
- della "proporzionalità" della sanzione disciplinare all'infrazione
contestata.
Proseguendo su questo percorso il giudice di merito è tenuto a
conformarsi ad ulteriori standards valutativi - senza fondarsi su
vaghi criteri morali o politici - rinvenibili nella specifica
disciplina, anche di fonte negoziale, del rapporto, nonché
nell'insieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione
di legittimità oltre che emergenti dalla coscienza sociale (Cass.
22.10.1998, n. 10514).
In base a queste premesse, deve ritenersi che la sentenza del
Tribunale di Nuoro è esente da censure dal momento che essa lungi
dall'esprimere un giudizio perentorio meccanicisticamente costruito,
di legittimità del licenziamento ha preso in considerazione, con
completezza di indagine, gli aspetti oggettivi e soggettivi del
comportamento posto in essere dal ricorrente, sia prima che dopo
l'accertamento dell'addebito, opportunamente valutando primariamente
la posizione apicale e di responsabilità rivestita dallo stesso
all'interno dello stabilimento piuttosto che il valore economico - di
per se certamente modesto - dell'operazione censurata.
Come correttamente rilevato dalla società resistente i giudici del
merito hanno considerato che il licenziamento impugnato non è stato
adottato perché lo S. ha sottratto denaro dall'azienda ma piuttosto
perché lo stesso, in spregio a precise procedure aziendali - che egli,
come responsabile amministrativo dello stabilimento avrebbe per primo
dovuto osservare - ha effettuato due prelievi dalla piccola cassa
senza autorizzazione e senza che ragioni di urgenza giustificassero
l'operazione, omettendo di ripianare prontamente il sospeso e di
assumere qualunque iniziativa per regolarizzare la partita.
Né la mera dichiarazione di debito sottoscritta dal ricorrente
all'atto dei due prelievi fa venir meno l'appropriazione indebita
delle somme, il cui recupero, da parte della società non ha fatto
seguito ad una spontanea e tempestiva iniziativa del medesimo, ma alla
trattenuta sulla busta paga successivamente disposta dalla società
resistente.
La sentenza impugnata ha altresì correttamente ed adeguatamente preso
in considerazione un elemento talora trascurato dalla giurisprudenza -
e in parte anche dalla dottrina - in materia di illeciti disciplinari
ed infatti, al di là dei referenti tradizionali, costituiti dai
connotati soggettivi ed oggettivi della condotta, parametrati agli
obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà assunti dal lavoratore
subordinato nei confronti del datore di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.),
e generalmente ricondotti al concetto di "crisi del rapporto
fiduciario", può assumere rilievo anche un altro elemento che è quello
costituito dal disvalore "ambientale" che può assumere la condotta del
dipendente, anche per la sua specifica posizione professionale e di
responsabilità nel servizio svolto, in quanto modello diseducativo o
comunque disincentivante nei confronti degli altri dipendenti della
compagine aziendale, specialmente se a lui sottoordinati.
Per le considerazioni che precedono, la sentenza del Tribunale di
Nuoro non merita le censure formulate dal ricorso il quale, pertanto,
va respinto.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente nei
termini di cui al dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio pari ad Euro 45,00 oltre ad Euro 2.500,00 per
onorari.
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.#top